REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE
12 GIUGNO 2022
L'art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato dall'articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero pervenga direttamente al comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione, pertanto entro l'11 maggio p.v., in tempo utile per l'immediata comunicazione al Ministero dell'interno.
L'opzione potrà essere trasmessa al comune per posta ordinaria, per posta elettronica certificata, per posta elettronica semplice, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato.
La dichiarazione di opzione, di cui si allega modello editabile, dovrà essere necessariamente corredata da copia di un documento d'identità valido dell'elettore.
Si precisa che il presupposto temporale della presenza dell'elettore all'estero corrisponde ad un periodo minimo di almeno 3 (tre) mesi nel quale ricada la data di svolgimento della consultazione.
Tale opzione può essere esercitata anche se l'interessato non si trovi all'estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.
Si segnala, infine, che per i familiari conviventi dei temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza la legge non richiede il periodo previsto di 3 (tre) mesi di temporanea residenza all'estero.
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